Integrazione salariale FSBA: modifiche alla procedura dal 1° maggio 2024
Pubblicato il 30 maggio 2024
Con la delibera del 27 marzo 2024, il Consiglio Direttivo del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) ha apportato alcune modifiche alle procedure operative per le domande di assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario protocollate a decorrere dal 1° maggio 2024.
Le modifiche non hanno effetto sulle domande protocollate entro il 30 aprile 2024.
Procedure operative – AIS
Le principali modifiche relative all’assegno di integrazione salariale (AIS) riguardano:
- la mensilizzazione degli accordi – i quali devono avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30 aprile 2024;
- la decorrenza della prestazione solo dopo la protocollazione - le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda;
- caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda;
- comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere all’assegno di integrazione salariale;
- inserimento dei dati di bilancio dell’anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda (fatturato, utile, pareggio perdita, debiti verso fornitori).
Procedure operative – ACIGS
Con riferimento all’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS) si specifica che:
- per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni;
- per quanto riguarda il periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata - l’impresa che comunica di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.