Integrazione probatoria e rito abbreviato
Pubblicato il 16 dicembre 2014
Nell'ambito del
rito abbreviato, l
'integrazione probatoria presuppone l'
incompletezza di un'informazione probatoria in atti, da un lato, e una
prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, dall'altro.
In ogni caso, il rito speciale non deve essere illegittimamente piegato per attivare in maniera surrettizia il meccanismo del contraddittorio, in contrasto con la natura del rito medesimo che prevede una decisione allo stato degli atti.
In detto contesto, è da ritenere corretta la statuizione del giudice di merito con cui
non venga ritenuto sufficiente che l'imputato prospetti una
ricostruzione dei fatti diversa o contraria a quella resa dalla persona offesa
per ottenere,
per ciò solo,
in assenza di precise e specifiche indicazioni, una
integrazione probatoria per risentire la persona offesa in sede di giudizio abbreviato.
E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n.
52037 del 15 dicembre 2014.
Alternativa tra giudizio immediato tipico o custodiale
Con la medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, sottolineato come
non esista alcuna disposizione di legge che
impedisca al Pubblico ministero,
in caso di indagato in stato di custodia cautelare, di richiedere, sussistendone i presupposti, il
giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova,
imponendogli, invece, la scelta del giudizio immediato custodiale.
Ed infatti,
coesiste, nel vigente sistema,
in capo al pubblico ministero, la possibilità, in presenza dei rispettivi presupposti,
di richiedere, alternativamente, il
giudizio immediato ordinario o tipico di cui all'articolo 453, comma 1, del Codice di procedura penale
ovvero quello custodiale di cui al medesimo articolo 453 comma 1bis e ter.