Integrativa entro settembre per l'affrancamento dei disallineamenti Ias

Pubblicato il 07 marzo 2010

Agenzia delle Entrate, circolare 8 del 4 marzo 2010. Reca la “Disciplina per il riallineamento dei valori contabili e fiscali” di cui all’articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (l’anticrisi).

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias) per la redazione del bilancio d’esercizio possono affrancare i disallineamenti residui, assoggettando a sostitutiva nell’Unico 2009 (periodo d’imposta 2008). Possono, consente la circolare agenziale n. 8/2010, anche quanti abbiano originariamente omesso quest’opzione e non abbiano, perciò, compilato il quadro RQ. Presenteranno a tal fine una dichiarazione integrativa “a favore”.

Il contribuente che non ha esercitato l’opzione per il riallineamento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o ha commesso degli errori nel calcolo del riallineamento, può comunque avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/1998, nella esclusiva necessità di correggere errori e omissioni commessi indicando gli elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile. La circolare 8 consente anche quest’opportunità, precisando che non è altrettanto percorribile per modificare scelte più o meno favorevoli. Il principio alla base del permesso di integrare è che la mancata indicazione nella dichiarazione originaria degli elementi utili al riallineamento non può essere sic et simpliciter interpretata come espressione della volontà di non aderire al regime o alla disciplina speciale. Si aggiunga che l’opzione qui commentata non è tanto finalizzata ad ottenere benefici in termini di tassazione quanto, piuttosto, a produrre effetti in termini di semplificazione contabile e fiscale, poiché accorda alle imprese - per il tramite del riallineamento - di non dover più gestire i diseallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali ancora presenti in bilancio. Dal che proviene che non può precludersi al contribuente di correggere l’omessa compilazione del quadro RQ, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo, al fine di rendere manifesta la sua intenzione di avvalersi della disciplina del riallineamento. L’integrativa andrà presentata entro il 30 settembre 2010.

Altro aspetto trattato è il caso di iscrizione di avviamento fiscalmente affrancato cui segua un’operazione di conferimento di azienda in regime di neutralità (articolo 176 del Tuir). Tra i valori fiscali trasferiti dalla conferente non è compreso il valore dell’avviamento, precisa la circolare, che aggiunge che questo valore resta in capo alla conferente stessa, benché contabilmente stornato per rilevare la partecipazione ricevuta e la corrispondente plusvalenza sulla base dei valori di perizia. La conferente – avvantaggiata da questa interpretazione – attribuirà alla partecipazione un costo fiscale corrispondente a quello dei beni conferiti diversi dall’avviamento e potrà proseguire nel processo di ammortamento fiscale di questo ultimo valore.

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