A fronte di una sentenza penale definitiva di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, la Consob non può più procedere a sanzionare in sede amministrativa fatti di insider trading già giudicati in sede penale.
E’ impossibile proseguire l’accertamento dell’illecito amministrativo configurato dagli stessi fatti storici giudicati insussistenti in sede penale.
Questo alla luce della portata precettiva dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - secondo cui nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge - a cui va data diretta ed immediata applicazione.
E’ quanto concluso dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 31632 del 6 dicembre 2018, pronunciata in materia di market abuse.
I giudici della seconda sezione civile, in particolare, hanno fornito una valutazione sugli effetti dell’interpretazione dell’articolo 50 della CDFUE e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, per come di recente fornita dalla Corte di Giustizia UE con sentenze del marzo 2018.
La Suprema corte, nel dettaglio, si è soffermata sulla sanzione di cui all’articolo 187 bis del TUF (sull'abuso di informazioni privilegiate) che, pur formalmente amministrativa, va considerata sostanzialmente di natura penale.
Gli Ermellini, dopo aver ricordato, in particolare, la sentenza della CGUE C-537/16, hanno ritenuto che le specifiche caratteristiche della vicenda esaminata consentissero di dare diretta ed immediata attuazione al disposto dell’articolo 50 citato.
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