Il giudice del Registro delle imprese di Vicenza ha accolto un ricorso contro l’iscrizione di un atto di cessione di quote di Srl sottoscritto dalle parti con firma digitale e depositato da un commercialista, ai sensi dell’articolo 36, comma 1-bis del Decreto legge 112/2008.
Non vi è ufficio del Registro (compreso quello di Vicenza) – constata il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti – che condivida la ricostruzione che anche quando ci si avvale della procedura di cui all’articolo 36, comma 1-bis del Decreto legge 112/2008, sia comunque necessario transitare per l’intervento del notaio ai fini dell’autenticazione, per tornare dal commercialista ai fini dell’inoltro. Ricostruzione non presa non considerazione perfino dal Notariato, che ha anzi proceduto, in agosto del 2008, ad una pubblicità comparativa tra l’ipotesi di atto notarile e di atto con firma digitale senza intervento del notaio, giudicata oltretutto denigratoria e lesiva dell’immagine dei commercialisti dall’Autorità garante per le comunicazioni.
Sarà facile – fino all’accoglimento della proposta, avanzata proprio dai commercialisti, di introdurre un meccanismo di “filtro” per l’accesso al processo civile - prosegue il Presidente Siciliotti nell’intervento su Il Sole 24 Ore, incappare in pronunce estemporanee come quella della sentenza del Tribunale di Vicenza, “sulla cui totale mancanza di conformità allo spirito della norma, agli obiettivi del legislatore e alle legittime aspettative di imprese e cittadini – conclude il Presidente del Cndcec, ndr - credo davvero di non aver bisogno di aggiungere altro”.
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