Inquadramento previdenziale ed omessa dichiarazione di variazione dell’attività

Pubblicato il 06 maggio 2014 La Corte di Cassazione, sentenza n. 8558 dell’11 aprile 2014, ha ritenuto equiparabili le inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’attività svolta e l'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività stessa, in relazione alla decorrenza dell’efficacia del diverso inquadramento previdenziale a seguito di tali comportamenti. 

A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato che la variazione dell’inquadramento, ai fini previdenziali, di una ditta a seguito di provvedimenti adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda produce effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato.

L’efficacia ex nunc delle variazioni è finalizzata a non imporre ai datori di lavoro le conseguenze, sul piano contributivo, di eventuali ritardi imputabili all’Ente previdenziale nell’assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all’effettiva attività svolta dagli stessi datori di lavoro.

Tuttavia, l'efficacia ex nunc risulta espressamente esclusa nei “casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”, atteso che in tal caso il ritardo nell’assicurare la corrispondenza della classificazione è imputabile al datore di lavoro.

Per gli Ermellini, l’identità della ratio impone di estendere la stessa deroga all’ipotesi di omessa comunicazione, agli Enti previdenziali, di variazioni della propria attività, da parte del datore di lavoro, in violazione di obbligo imposto, al pari dell’obbligo di denuncia iniziale dell’attività.

Infatti è evidente, conclude la sentenza, che le due condotte di cui si discute - le inesatte dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’attività svolta e l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività stessa - non possano non essere equiparate sia per quanto riguarda la relativa sanzione amministrativa, sia con riferimento alla produzione dell’effetto dell’attribuzione della efficacia retroattiva alla variazione della classificazione che viene conseguentemente disposta dall’Ente previdenziale.
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