L’INPS, con messaggio n. 5810 del 18 settembre 2015, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative relativamente ai limiti massimi di concessione del trattamento di CIG in deroga.
Il D.I. n. 83473 dell’ 1 agosto 2014, ha previsto limiti di durata massima del trattamento di cassa integrazione in deroga in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta, considerando tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga e/o proroga.
In particolare, i limiti temporali massimi di concessione indicati dal suddetto decreto sono pari a 11 mesi nell’arco dell’annualità 2014 ed a 5 mesi nell’arco dell’annualità 2015.
Al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti temporali, l’Istituto comunica di aver implementato una nuova funzione di controllo della durata massima di intervento di integrazione salariale nella procedura di gestione dei provvedimenti concessori "Sistema Unico" che, si ricorda, converte il periodo previsto in settimane; di conseguenza, il limite degli 11 mesi è pari a 48 settimane e il limite dei 5 mesi è pari a 22 settimane.
Stante quanto sopra, le Direzioni Regionali INPS verificheranno che l’insieme dei periodi concessi dalla Regione non superi i limiti temporali previsti e che, a prescindere dal computo delle settimane, l’insieme dei periodi indicati in domanda sia comunque conforme a quanto disposto dal decreto riguardo al limite mensile.
Qualora dovesse risultare che la domanda si riferisca ad un provvedimento concessorio della Regione che superi complessivamente i limiti massimi concedibili, la Direzione Regionale provvederà ad effettuare la segnalazione alla Regione, per consentire alla stessa le opportune valutazione ed i conseguenti provvedimenti.
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