L’Inps, con il messaggio 25 marzo 2021, n. 1275, fornisce le prime informazioni sulle ulteriori misure di sostegno previste dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, relative alle indennità rivolte ad alcune categorie di lavoratori e alla procedura di semplificazione per l’accesso alla Naspi fino alla data del 31 dicembre 2021.
Le domande dovranno essere presentate, con modalità telematica, entro il 30 aprile 2021 tramite i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto previdenziale per i cittadini e per gli enti di Patronato.
L’art 10 del Decreto Sostegni ha previsto un’indennità una-tantum di importo pari a 2.400 euro per i soggetti già beneficiari delle precedenti tutele del Decreto Ristori. In particolare si tratta di:
I lavoratori destinatari dell’indennità una-tantum non dovranno presentare domanda in quanto l’istituto erogherà la nuova indennità con le modalità già indicate dai lavoratori
I successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo art. 10, prevedono, altresì, il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 euro a favore delle categorie di cui al punto precedente e per i soggetti che non siano stati beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Tra i destinatari, l’art. 10, comma 3, lett. a), ha previsto che la predetta indennità venga riconosciuta anche a favore dei lavoratori somministrati presso imprese utilizzatrici dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Per quanto concerne l’indennità spettante ai lavoratori dello spettacolo, le nuove disposizioni previste dal comma 6, hanno mantenuto il requisito delle trenta giornate di contributi, ma innalzando a 75.000 euro la soglia di reddito che il lavoratore non deve superare per la percezione dell’indennità onnicomprensiva.
Ai sensi dell’art. 16 del Decreto Sostegni, a decorrere dal 23 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e sino al 31 dicembre 2021, non troverà applicazione il requisito di accesso alla prestazione di disoccupazione relativo allo svolgimento di almeno trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, sino al 31 dicembre 2021, sarà richiesto esclusivamente il requisito dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane contributive negli ultimi quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione.
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