Con il messaggio del 7 dicembre 2022, n. 4419, non pubblicato sul sito Istituzionale, l’Inps fornisce precisazioni in merito alla possibilità del doppio riscatto del periodo di studio universitario.
L’istituto offre la possibilità di riscattare - nelle forme di previdenza ordinarie INPS - il corso legale di laurea che è già stato valutato ai fini pensionistici presso altri Enti di previdenza privati.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, all’articolo 2, comma 2, prevede che sono riscattabili, in tutto o in parte, i periodi di corso legale di laurea non già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o volontaria, non solo nel fondo previdenziale ove è diretta la domanda ma anche negli altri regimi previdenziali ovvero:
NOTA BENE: È importante verificare il perfezionamento del requisito della scopertura contributiva per i periodi richiesti.
Dunque, i periodi del corso di laurea già oggetto di valutazione presso gli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 - non richiamati dall’art.2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.184/1997, potranno essere ammessi al riscatto nella gestione ordinaria INPS, salvo il perfezionamento degli ulteriori requisiti di legge.
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