Con il messaggio n.1589 del 22 aprile 2024 (non pubblicato sul sito Istituzionale), l’Inps fornisce chiarimenti in merito al diritto alla continuità delle prestazioni a sostegno del reddito a cittadino di Paese terzo, non comunitario, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Inps fornisce alcune precisazioni a seguito delle richieste di chiarimenti per il riconoscimento delle prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura, nel caso di cittadino di Paese terzo, non comunitario, che sia ancora in attesa del relativo rinnovo del titolo di soggiorno, pur avendolo ritualmente richiesto.
In particolare, richiamando l’articolo 5, comma 9-bis del Testo unico immigrazione (TUI), è prevista la possibilità di soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Altresì, la Direttiva del Ministero degli Interni N. PROT.11050/M(8) del 5 agosto 2006, ha precisato che nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno viene garantito al cittadino straniero di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo.
Alla luce di quanto esposto, le strutture territoriali dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato (tra le quali NASpI, DIS-COLL, malattia, maternità, CIG, etc.) in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
Il pagamento dovrà essere effettuato con riserva di ripetizione nel caso di diniego di rinnovo.
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