- incentivo all’esodo mediante accordo aziendale;
- accordi sindacali durante le procedure di mobilità;
- processi di riduzione del personale dirigente.
Allo scopo di dare efficacia all’accordo, il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.
La norma prevede, inoltre, che l’accordo divenga efficace solo a seguito della validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in merito alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
Stante quanto sopra, l’INPS ha reso disponibile il modello Cod. SC77 per la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione ex Legge n. 92/2012, art. 4, commi da 1 a 7-ter.
Con tale modulistica il datore di lavoro, oltre ad indicare la data del verbale di accordo, la data di inizio e di fine della validità dell’accordo e il numero dei lavoratori interessati come individuato dall’accordo, deve dichiarare anche che sussistono i requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 4, ovvero:
- l'impiego medio di più di 15 dipendenti alla data di sottoscrizione dell’accordo;
- che l’accordo è sottoscritto dalla OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale ovvero nell’ambito di procedure ex artt. 4 e 14, Legge n. 223/91, ovvero da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categorie nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente;
- di essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributi e previdenziali, rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in questione, nonché di conservarla agli atti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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