Con il messaggio 18 maggio 2022, n. 2099, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alla ricostituzione delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 41, comma 5-bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
Le retribuzioni imponibili a fini previdenziali erogate successivamente all’accesso della prestazione di esodo devono essere computate nel calcolo delle prestazioni in questione, a condizione che siano riferibili al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso. In tal caso, il soggetto interessato potrà procedere alla ricostituzione delle prestazioni di esodo.
Il maggiore onere derivante dalla ricostituzione è a carico del datore di lavoro.
La ricostituzione sarà ammessa qualora nell’estratto conto contributivo risulti la contribuzione accreditata non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo e la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro per l’ex dipendente.
Il soggetto interessato potrà trasmettere la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo a mezzo PEC.
Altresì, bisognerà allegare la dichiarazione del datore di lavoro timbrata e firmata dal legale rappresentante nella quale l’azienda dichiara di farsi carico dell’eventuale aumento della prestazione di esodo a seguito della ricostituzione stessa.
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