Inps, diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge separato per colpa

Pubblicato il 02 febbraio 2022

Ai sensi dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato è riconosciuto anche in assenza di vivenza a carico del dante causa al momento della morte dello stesso. Pertanto, il requisito rilevante per il riconoscimento della prestazione è costituito dall’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Con la sentenza del 2 agosto 1989, n. 450, la Corte Costituzionale precisava che la pensione di reversibilità è riconosciuta al coniuge separato anche nel caso in cui allo stesso fosse addebitata la separazione, a condizione che risultasse titolare del diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 29 luglio 1987, n. 286, afferma che per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione non sussiste alcuna differenza di trattamento, pertanto, ai sensi dell’articolo 22 legge 1965, n. 903, non è richiesta la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma rileva esclusivamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge deceduto pensionato o assicurato.

Dunque, il coniuge separato – con addebito e senza assegno alimentare – ha diritto al riconoscimento della pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.

L’Istituto Previdenziale, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare 1 febbraio 2022, n. 19, riconosce il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato anche senza diritto agli alimenti e fornisce le istruzioni operative in merito alle istanze già presentate o respinte, nonché alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti.

Definizione delle domande

Le domande di pensione ai superstiti presentate a partire dal 1° febbraio 2022, nonché quelle pendenti alla predetta data, saranno definite in base ai criteri stabiliti dalla presente circolare.

Le domande già presentate e respinte, salvo non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, saranno riesaminate su istanza dell’interessato. Per le richieste di riesame vigono le disposizioni previste in materia di prescrizione e decadenza.

Ricostituzione o revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti

Qualora la pensione sia stata erogata in favore di un’altra categoria di superstiti aventi un diritto concorrente, ovvero incompatibile con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento a favore di quest’ultimo determinerà la ricostituzione o la revoca della prestazione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

In tali ipotesi non si procederà al recupero degli importi già versati, così come previsto dai principi generali in materia di indebiti.

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