L’INPS, con circolare n. 32/2010, ha impartito istruzioni in merito alle modalità di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro istituito dall’art. 2 della Legge n. 297/82, nei casi in cui il Tribunale competente decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 102 L.F., in quanto risulta che «non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo».
In tale circolare è stato, inoltre specificato che nei suddetti casi il lavoratore possa chiedere l’intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato sulla base dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/82.
In data 24 giugno 2015, con messaggio n. 4302, l’Istituto è tornato sulla questione precisando che nel caso in cui il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l’art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.
Conclude l’INPS specificando che resta ferma la necessità di provare l’esistenza del credito mediante la consegna dell’originale di un titolo esecutivo quale:
sentenza;
decreto ingiuntivo;
decreto di esecutività di cui all’art. 411 c.p.c., c. 3, del verbale di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.;
diffida accertativa quando, con provvedimento del Direttore della DTL, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.
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