Resi noti dall’Inps, con la circolare n. 31 del 20 marzo 2023, il tasso di dilazione e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali applicabili dal 22 marzo 2023 a seguito della decisione di politica monetaria della BCE dello scorso 16 marzo, che ha fissato al 3,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
L’interesse di dilazione dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a norma dell’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/89 è pari al 9,50% annuo per le rateazioni presentate dal 22 marzo 2023, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati non subiranno modificazioni in tal senso.
A partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è calcolato al tasso del 9,50% annuo.
Per quanto riguarda invece le sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) della L. n. 388/2000, il tasso è pari al 9% annuo; la stessa percentuale si applica in caso di denuncia spontanea intervenuta prima di richieste o contestazioni da parte degli Enti previdenziali.
Resta ferma al 30% annua, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, la percentuale dovuta in caso di evasione.
Poiché il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore a quello legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), in caso di procedure concorsuali continua ad applicarsi la sanzione ridotta pari al tasso legale del 5% mentre, in caso di evasione, la misura delle sanzioni è pari al 7%.
La riduzione resta comunque subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.
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