Con comunicato stampa 26 maggio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende nota la recente sentenza n. 502/2022 della Corte d’Appello di Lecce, in merito alla legittimità del potere di ispezione nelle private abitazioni in cui siano in corso lavori edili.
Nell’anno 2016, durante un accesso ispettivo nel giardino di una privata dimora, l’Ispettorato Territoriale di Brindisi aveva accertato la presenza di manodopera in nero. Veniva, in particolare, attestata la presenza di sei operai impiegati nei lavori, di cui cinque irregolari.
A seguito dell’Ispezione era stato emesso un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’abitazione aveva presentato ricorso.
Con la sentenza n. 1267/2020, il Tribunale di Brindisi aveva accolto le doglianze del datore di lavoro, ritenendo che i luoghi di privata dimora debbano essere esclusi dal “potere di ispezione” ed annullando, conseguentemente, il provvedimento dell’ITL.
Successivamente, i giudici di secondo grado ribaltano la sentenza del Tribunale di Brindisi accogliendo il ricorso proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’ITL.
Il Tribunale di Appello, in riforma alla sentenza del giudice di prime cure, ha stabilito, invece, che l’area destinata a lavori edili non si configura come un luogo di privata dimora, ma di un luogo aperto al pubblico.
In tal senso, gli ispettori del lavoro possono accedervi liberamente senza dover richiedere alcuna autorizzazione.
La Corte riafferma la piena legittimità del provvedimento di ingiunzione emesso dall’ITL e rigetta le doglianze del ricorrente in merito al presunto difetto di motivazione del provvedimento.
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