Ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, i Comitati per il lavoro sono chiamati a decidere sui ricorsi amministrativi “avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.
Come già richiamato nella precedente circolare 14 ottobre 2019, n. 1, con la nota 13 ottobre 2021, n. 1551, l’INL conferma che i requisiti inerenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro devono essere intesi nell’ambito seguente:
Per quanto concerne le tempistiche, l’INL rammenta che, dalla presentazione tempestiva del ricorso, decorrono novanta giorni per la decisione, decorsi i quali il ricorso si intende respinto. Al riguardo, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL evidenzia che, ancorché sia superato il termine per il riscontro, il Comitato può sempre decidere di adottare una decisione espressa purché la stessa intervenga entro un arco temporale ragionevolmente contenuto rispetto alla scadenza del termine.
Ciò anche in ragione degli ulteriori atti emanabili dall’Ente, quale ad esempio, l’emissione dell’ordinanza ingiunzione da notificare nei termini prescrizionali di cui alla L. n. 689/1981.
Altresì, il rispetto di tempistiche più celeri consente di verificare eventuali pagamenti delle sanzioni in misura ridotta (ex art. 16, L. n. 689/1981) con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio.
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