Ingiuntivi, revoca senza Registro

Pubblicato il 08 novembre 2006

La risoluzione n. 122/E, del 7 novembre 2006, precisa che se prima della tassazione del decreto ingiuntivo sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento dell’atto, l’imposta proporzionale di Registro non si rende dovuta (nella misura del 3%). Tuttavia, il decreto ingiuntivo e la sentenza di revoca sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in misura fissa. Per ciascuno di essi, dunque, deve essere corrisposta l’imposta fissa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy