La risoluzione n. 122/E, del 7 novembre 2006, precisa che se prima della tassazione del decreto ingiuntivo sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento dell’atto, l’imposta proporzionale di Registro non si rende dovuta (nella misura del 3%). Tuttavia, il decreto ingiuntivo e la sentenza di revoca sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all’obbligo di registrazione in misura fissa. Per ciascuno di essi, dunque, deve essere corrisposta l’imposta fissa.
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