L'incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento di un ente comunale (per infiltrazioni criminali), ancorché non sia stata ancora dichiarata con sentenza definitiva, opera sin dal primo turno elettorale successivo allo scioglimento dell'ente medesimo, che si tenga all'interno della regione ove il comune abbia sede.
In altre parole, la candidabilità dei soggetti coinvolti è preclusa anche per tutte quelle elezioni (regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali) che si svolgano successivamente allo scioglimento dell'ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'incandidabilità abbia assunto carattere definitivo.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 18696 depositata il 22 settembre 2015, nell'accogliere la tesi sostenuta dalla Procura generale presso la Corte d'Appello ricorrente, secondo cui nella sentenza impugnata – che fa riferimento allo scioglimento di un comune per ingerenza della criminalità organizzata - i giudici avevano ingiustificatamente circoscritto la declaratoria di incandidabilità degli amministratori responsabili, così disattendendo lo spirito del legislatore.
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