Con sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, la Corte costituzionale ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Rieti in ordine alle disposizioni che prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.
Si tratta dell’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, del Decreto legge n. 98/2011, censurate per asserito contrasto con gli artt. 3, anche in riferimento all’art. 118, comma quarto, 23, e all’art. 41, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Per il giudice rimettente, la norma risultante dalla saldatura tra le predette disposizioni, nell’esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità e assurta a regola di diritto vivente, determinerebbe una violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, costituisce regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.
La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le richiamate censure, nella sostanza largamente sovrapponibili a quelle recentemente sottoposte all’attenzione della medesima Corte con riferimento alla categoria professionale degli avvocati (assoggettata ad un regime previdenziale in parte analogo a quello previsto per la categoria degli architetti e ingegneri), censure dichiarate non fondate con la sentenza n. 104/2022.
Orbene. Secondo i giudici costituzionali, la vocazione universalistica della gestione separata consente di affermare, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità enunciato dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 32508/2018 e n. 32167/2018, che tale istituto, lungi dal porsi in posizione di irragionevole distonia rispetto al sistema generale della tutela previdenziale ne costituisce "l’imprescindibile momento di compimento e chiusura, assolvendo a una funzione complementare e non già rigidamente alternativa".
La censura di irragionevolezza, quindi, non risulta fondata, alla luce del fondamento costituzionale dell’istituto, la cui ratio risiede nell’attuazione dell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori di cui all'art. 35 della Costituzione, rispetto agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi previsti dal comma quarto del medesimo articolo.
In ragione del predetto principio - si legge nella decisione - "l’attività professionale degli ingegneri o degli architetti non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l’iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria".
A questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l’obbligo, previsto dalla normativa censurata, di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS.
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