Infortunio in itinere e deviazioni per accompagnare i figli a scuola

Pubblicato il 19 dicembre 2014 Con circolare n. 62 del 18 dicembre 2014, l’INAIL ha sostenuto che l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, può essere ammesso alla tutela assicurativa, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato.

Tuttavia, chiarisce l’Istituto, tale riconoscimento va subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Le nuove disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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