Informazioni con uso limitato
Pubblicato il 22 novembre 2008
La legittimità dell’utilizzo in sede giurisdizionale da parte del difensore di informazioni, atti e documenti acquistati da altro processo è un aspetto del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive che merita di essere approfondito. Infatti, spesso succede che può giovare agli interessi della parte assistita la produzione nel giudizio di atti o documenti rivenienti da altri procedimenti giudiziari ai quali la parte sia estranea, ma non indifferente (cause di lavoro). In passato si è chiesto se tali informazioni potessero essere usate legittimamente senza violare il Codice della privacy. Il Codice forense, all’articolo 23, fa esplicito richiamo al fatto che i difensori delle parti possano far ricorso anche a scambio di informazioni, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. Tuttavia, non è chiaro se tale scambio debba avvenire all’interno di uno stesso processo o tra processi diversi. Il Codice di deontologia chiarisce il dubbio e afferma che l’uso delle informazioni rivenienti da altri processi, per essere legittimo, deve avvenire a esclusivi fini di difesa nel giudizio e nel rispetto dei principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dall’articolo 11 del Codice della privacy.