Con sentenza n. 11156 depositata il 29 maggio 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un condomino avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva confermato la sua condanna alla eliminazione delle cause di infiltrazioni d'acqua nell'appartamento sottostante, derivanti da un balcone di sua proprietà, oltre al risarciomento dei danni.
Avverso detta pronuncia, il condomino ricorrente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che le infiltrazioni lamentate sarebbero dipese dalla cattiva manutenzione di parti del balcone da considerarsi comuni all'edificio.
Respingendo la censura, la Cassazione ha affermato, al contrario, che i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti, eventualmente soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Con la conseguenza che le opere di manutenzione dei balconi medesimi competono ai corrispondenti proprìetari.
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