Secondo i giudici di legittimità (sentenza n 23851/2008), anche in caso di trasporto di persone in ambulanza devono essere rispettate le norme di sicurezza prescritte, e ciò a prescindere dal rifiuto del trasportato di adottare gli accorgimenti necessari. Nel caso esaminato, è stato accolto il ricorso di un paziente nei confronti del conducente di un'ambulanza e della struttura che gestisce il servizio in quanto lo stesso, nel corso di un trasferimento per cure in altra città ed a causa di una brusca frenata del mezzo, aveva, insieme ad un familiare che lo accompagnava, riportato gravi lesioni personali, non avendo utilizzato la cintura di sicurezza. Nonostante dall'istruttoria fosse emerso che i due trasportati non avevano volontariamente azionato le misure di sicurezza, la Cassazione ha affermato la responsabilità del personale addetto all'ambulanza che ha, comunque, l'obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del paziente. In presenza del rifiuto alla cintura di sicurezza, pertanto, gli incaricati avrebbero dovuto sospendere il servizio salvo che il mancato trasporto non avesse costituito un rischio ancora più elevato per la sicurezza dell'infermo.
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