Inerzia del Fisco, legittimata la ripetizione delle somme versate dal contribuente

Pubblicato il 23 giugno 2017

Alle società in stato di insolvenza l'articolo 182ter della Legge Fallimentare consente di proporre istanza per la transazione fiscale anche in pendenza di trattative per l'accordo di ristrutturazione del debito.

Fatto

Depositata una proposta di transazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, una società ha chiesto, nell'esigenza di quantificare gli importi complessivamente dovuti, il consolidamento del proprio debito fiscale, sospendendo il pagamento delle rate concordate a seguito della notifica degli avvisi bonari.

Le trattative con l'Amministrazione finanziaria si sono protratte per più di un anno, durante il quale l'Azienda ha presentato più proposte di transazione fiscale, vantaggiose per l'Agenzia delle entrate, senza tuttavia ricevere risposta. In costanza di trattative per la transazione fiscale, le Entrate hanno revocato i piani di rateizzazione ed emesso cartelle di pagamento applicando sanzioni, nonché l'aggio di riscossione nella misura massima rispettivamente del 30% e del 9%. Nelle more della definizione, la società ha intanto ricevuto una proposta di acquisto di un ramo d'azienda. Conseguentemente, essa ha depositato presso l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia rinuncia alla transazione fiscale e istanza di sgravio, chiedendo il rimborso delle maggiori sanzioni e dell'aggio applicati nelle cartelle sino ad allora ricevute. Ma l'Amministrazione ha rigettato l'istanza.

Una volta saldato l'intero debito tributario a seguito di intimazione di pagamento, la società ha impugnato il rigetto dello sgravio, deducendo l'illegittimità della condotta delle Entrate contraria ai principi di collaborazione e buona fede.

Diritto

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 4085 del 12 giugno 2017, ha stabilito che l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria nel corso della transazione fiscale legittima la ripetizione delle somme indebitamente versate. Il contribuente onesto e collaborativo, come si è dimostrata la società parte del contenzioso, ha diritto alla ripetizione delle somme versate a seguito di intimazione di pagamento ad opera dell'Agente per la riscossione, laddove abbia presentato istanza per la transazione fiscale in seno ad una procedura di ristrutturazione del debito e l'Agenzia delle entrate sia rimasta inerte, superando il termine di trenta giorni stabilito dall'articolo 182-ter della citata Legge Fallimentare per emettere un parere.

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