La Corte di Giustizia Ue sancisce l’inadempimento dell’Italia ai dettami della Direttiva 2004/80/CE relativa all’Indennizzo delle vittime di reato, non avendo provveduto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire, nelle situazioni transfrontaliere, un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati internazionali violenti commessi sul proprio territorio.
Anche se la Direttiva sopra menzionata non fornisce alcuna definizione di “reati internazionali violenti” – per i quali è contemplato l’indennizzo – si deve tuttavia ritenere che non lasci alcuna discrezionalità agli Stati membri quanto all'ambito di copertura di detto sistema di indennizzo, il quale non può che corrispondere all'intera categoria di reati violenti così come individuata dal diritto penale di ciascun Paese.
Orbene l’Italia avrebbe previsto, tramite leggi speciali, un sistema di indennizzo soltanto per le vittime di alcuni specifici reati, come le azioni di terrorismo o la criminalità organizzata, mentre alcun analogo indennizzo sarebbe stato istituito per reati violenti quali lo stupro o gravi aggressioni di natura sessuale.
Proprio per questo, la Repubblica italiana viene condannata – con sentenza della Corte dell’11 ottobre 2016; C 601/14 – per esser venuta meno all’obbligo impostole dall’art. 12, paragrafo 2, Direttiva CE 2004/80 del 29 aprile 2004.
A seguito di detta condanna – con comunicato dell’11 ottobre 2016 – il Ministro della Giustizia ha tuttavia dichiarato che l’Italia, proprio per essere in linea con la indicata Direttiva, ha proceduto alle necessarie modifiche normative. Modifiche intervenute per mezzo della Legge europea 2015 – 2016 (Legge n. 122 del 7 luglio 2016 artt. 11 – 16), che per l’appunto contiene la disciplina per l’indennizzo in favore delle vittime di reati internazionali violenti.
Si tratta ora di procedere con tempestività alla valutazione delle domande di indennizzo che verranno proposte anche per fatti criminosi commessi prima dell’entrata in vigore di detta Legge, onde recuperare il forte ritardo italiano nel recepimento della Direttiva.
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