Fornite le indicazioni operative per la richiesta e l’erogazione delle indennità spettanti per il Fermo pesca 2020. Infatti, il D.I. (MLPS-MEF-Agricoltura) n. 1 del 3 febbraio 2021 reca importanti misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2020, fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
In caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, è stato previsto che sia riconosciuta un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
La misura riguarda i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge 13 marzo 1958, n. 250) che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, prescritte a vario titolo dalle competenti Autorità marittima.
L’indennità è erogata nel limite di:
Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, ai dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è altresì concessa, per l’anno 2020, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro.
Le imprese interessate a ricevere l'indennità devono presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline".
L’istanza deve contenere i seguenti dati:
Nell’istanza devono essere allegati:
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