L’INPS, con circolare n. 207 del 28 dicembre 2015, ha chiarito che, alla luce del mutato contesto legislativo e nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione, anche l’indennità spettante per l’espletamento delle cariche politiche non elettive degli organi esecutivi degli Enti locali (Comuni e Province) e delle Regioni deve ritenersi compatibile e cumulabile con la percezione dell’indennità di mobilità.
La possibilità di cumulo dell’indennità di mobilità opera sempre nei limiti e con le modalità dell’art. 9, comma 9, Legge n. 223/1991, ovvero nei limiti necessari per garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità.
Evidenzia la circolare INPS n. 207/2015 che nello stabilire la quota di cumulabilità possono verificarsi le seguenti situazioni:
Per ognuna delle suddette situazioni l’Istituto ha fornito apposite istruzioni operative.
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