Con l’interpello n. 7 del 12 dicembre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sulla base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, nel caso in cui questa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.
Nello specifico il Ministero ritiene che una professionista madre, che abbia i requisiti per accedere agli incentivi fiscali previsti per i lavoratori dipendenti od autonomi, cittadini dell’Unione Europea, che rientrino in Italia dall’estero, continui ad aver diritto alla parametrazione dell’indennità di maternità al “reddito pieno” percepito prima dell’inizio del periodo di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 151, proprio al fine di realizzare le tutele individuate dal legislatore nei confronti delle lavoratrici madri.
Tale reddito, effettivamente “percepito e denunciato” continua a costituire la base imponibile per il versamento dei contributi di previdenza obbligatoria.
Al contrario, nel caso in cui – spiega il Ministero - si considerasse quale base imponibile ai fini previdenziali il reddito “abbattuto” ai fini fiscali, la professionista che goda dei suddetti incentivi verrebbe a maturare, in corrispondenza, prestazioni pensionistiche proporzionalmente ridotte, senza in definitiva fruire di alcun beneficio.
L’interpello si conclude specificando che la risposta fornita sostituisce quella contenuta nell’interpello n. 4 del 29 maggio 2018.
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