L’INPS, con messaggio n. 2075 del 20 marzo 2018, ha ricordato che alla luce della modifica legislativa intervenuta nel 2017 - fermo restando l’obbligo della sussistenza del requisito contributivo delle 3 mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile - il diritto all’indennità di maternità per gli iscritti alla Gestione Separata sussiste anche in presenza di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di maternità.
Inoltre, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata aumentano da 3 a 6 ed è stato ampliato da 1 a 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
Alla luce di ciò l’Istituto ha comunicato che sta provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche di presentazione delle domande, al fine di allinearle con il dettato normativo, e che, nelle more della predetta implementazione, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata per cui i lavoratori interessati possono fruire degli ulteriori tre mesi di congedo parentale, entro i primi tre anni di vita del bambino, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente con ogni mezzo idoneo (Racc. A/R, PEC…).
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