In caso di trasferimento all’estero (in paesi UE o in paesi extraUE) del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento dell’indennità di malattia è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla ASL o dall’INPS.
Con messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, l’Istituto è tornato sulla questione per chiarire che il provvedimento di autorizzazione INPS va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto.
Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento nonostante il parere negativo dell’INPS, l’indennità di malattia sarà sospesa.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza per le necessarie valutazioni medico legali.
L’Istituto convocherà il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale e gli rilascerà un verbale valutativo.
In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.
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