La NASpI e la DIS-COLL non sono sovrapponibili. Infatti, qualora il lavoratore che abbia fruito della NASpI in forma anticipata trovasse una nuova occupazione parasubordinata che cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, non è possibile accedere a una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DISCOLL). Diversamente, se il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019.
L’art. 8, co. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
È disposta la restituzione dell’intera anticipazione ottenuta, laddove il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Si specifica, al riguardo, che la restituzione della NASpI è corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI. Non trova, invece, disciplina l’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.
Qualora il lavoratore in NASpI anticipata si rioccupi con contratto di collaborazione, e tale rapporto cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, non è possibile fruire per lo stesso periodo di una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria.
Quindi, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di co.co.co. nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, laddove detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.
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