Fornite le istruzioni per la gestione delle richieste di riesame delle istanze respinte riguardanti l'indennità 1.000 euro di cui agli art. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”). Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva-bis e onnicomprensiva-ter, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 734 del 19 febbraio 2021.
Gli art. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”), convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, prevedono, rispettivamente, la concessione di un’indennità onnicomprensiva-bis e un’indennità onnicomprensiva-ter, pari a 1.000 euro ciascuna, in favore delle seguenti categorie:
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda e le motivazioni delle reiezioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata “riesamebonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni Struttura territoriale INPS. Si precisa che, per tutte le “reiezione forti”, il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.
Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.
Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, si ricorda che il requisito dell’assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020.
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