Con ordinanza n. 21404 depositata lo scorso 19 ottobre 2010, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un ex notaio avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna aveva risposto negativamente alla sua richiesta di riconoscimento, da parte dell'amministrazione finanziaria, del rimborso delle ritenute fiscali dallo stesso versate sull'indennità per la cessazione delle funzioni notarili corrispostagli dalla Cassa nazionale del notariato.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come, nel sistema di tassazione separata di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti e l'indennità di cessazione dei notai “non sono oggetto di una considerazione e di una disciplina unitarie, in quanto, mentre il primo forma oggetto della previsione contenuta nella lettera a) dell'art. 16, la seconda trova espressa e separata previsione ad opera della lettera e) dello stesso articolo, con la conseguenza per cui, mentre al primo si applica il regime previsto dal successivo art. 17, la seconda va soggetta al diverso regine di cui all'art. 18”.
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