Indennità di maternità non retroattiva

Pubblicato il 14 ottobre 2005

La sentenza della Cassazione (sezione lavoro) n. 19792, sostiene che per le lavoratrici autonome che denunciano in ritardo l'avvio della loro attività, l'indennità di maternità viene "ridotta": l'iscrizione con effetto retroattivo ad uno degli elenchi che consente il perfezionamento della tutela assistenziale non sposta all'indietro il trattamento temporaneo. L'Inps accoglie la pratica, fa risalire nel tempo la posizione previdenziale, incassa i contributi arretrati ma eroga l'indennità giornaliera di maternità dal giorno in cui la domanda d'iscrizione viene presentata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy