Indennità di maternità e congedo parentale alle pescatrici autonome

Pubblicato il 18 settembre 2013 Con la circolare n. 130, del 16 settembre 2013, l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'estensione, dal 1° gennaio 2013, delle indennità di maternità e di congedo parentale alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, così come previsto dalla legge n. 228, del 24 dicembre 2012.

L'indennità giornaliera riconosciuta per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto è pari all'80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Per l'anno 2013, la misura del salario convenzionale da prendere come riferimento equivale a euro 26,15. L'indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione o affidamento, internazionale o nazionale.

L'Istituto, nell'analizzare il rapporto tra prestazioni di maternità e iscrizione nella gestione previdenziale, specifica che è riconosciuto il diritto alla prestazione di maternità in caso di iscrizione successiva all'inizio del periodo indennizzabile, effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. L'indennità deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo di maternità, rimanendo comunque necessario che siano pagati i contributi relativi al periodo indennizzabile. Qualora l'inizio dell'attività sia successivo all'inizio del periodo di maternità, l'inizio dell'erogazione dell'indennità corrisponde alla data di inizio dell'attività.

Per quanto riguarda il congedo parentale, il trattamento economico è pari al 30% della misura giornaliera del salario convenzionale presa a riferimento per la determinazione dell'indennità di maternità e la domanda deve essere presentata prima dell'inizio del congedo stesso (altrimenti l'indennità sarebbe riconosciuta solo per i periodi successivi alla data della richiesta). Tale indennità è riconosciuta per un periodo complessivo di 3 mesi, da godere – anche in modo frazionato – entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Nella circolare si specifica che le pescatrici della piccola pesca e delle acque interne interessate dalla tutela sono:

- le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nei registri delle matricole della Gente di Mare di terza categoria tenuti dalla Autorità marittima competente territorialmente (Capitaneria di porto) che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti;

- le pescatrici delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni provinciali forniti di licenza (ai sensi dell’art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183), e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc.

L'Istituto, con successiva circolare, fornirà istruzioni operative in merito alle modalità di pagamento e riscossione del contributo previsto a copertura degli oneri derivanti dall'estensione delle tutele.
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