Il messaggio Inps numero 11635, del 13 aprile, ha chiarito la portata dell’articolo 60, secondo comma, dlgs 151/2001, che recita: “ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma . L’Inps interpreta questa norma nel senso di considerare quale base di calcolo per l’indennità di maternità, in relazione al periodo di astensione obbligatoria coincidente con la prevista attività di lavoro a tempo pieno, la retribuzione dovuta per l’attività a tempo pieno, che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi, anziché quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo della lavoratrice.
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