Indennità di accompagnamento e pensione di inabilità anche ai cittadini stranieri
Pubblicato il 16 marzo 2013
La Corte Costituzionale – con la
sentenza n. 40, depositata il 15 marzo 2013 - dichiara illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n.
388/2000 nella parte in cui subordina la concessione della indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità al possesso della carta di soggiorno o ai titolari di un permesso di soggiorno della durata di non meno di un anno.
La Corte evidenzia come il legislatore, nei confronti degli stranieri, pur legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, abbia introdotto “una variegata gamma di presupposti limitativi, contrassegnati dai diversi requisiti cui altra normativa (per di più iscritta in un panorama di adattamento alle previsioni della richiamata direttiva 2, dettate da esigenze del tutto estranee al tema qui in discorso) ha subordinato il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il che ha generato una indubbia disparità di trattamento fra stranieri e cittadini, particolarmente grave non solo per il diretto coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, ma anche perché destinata a riverberarsi automaticamente nei confronti degli stessi nuclei familiari in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze – non di rado anche minori – si trovano inseriti”.