Con la circolare n. 54 del 17 aprile 2019, l’INPS ha proceduto ad illustrare le modalità di fruizione per l’anno in corso dell’incentivo Occupazione NEET, previsto dal Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), e prorogato dal decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) del 28 dicembre 2018, n. 581.
In buona sostanza, tale circolare va a completare il quadro dei bonus per le assunzioni effettuate nel 2019, specificando i requisiti e le modalità per la fruizione degli incentivi previsti in caso di assunzione dei giovani che non studiano e non lavorano (cosiddetti “NEET”).
Il bonus assunzioni NEET, anche per il 2019, spetta ai datori di lavoro nelle seguenti ipotesi:
Ad ogni modo, si specifica che per poter beneficiare dell’incentivo in questione, oltre al rispetto dei vincoli europei in materia di aiuti di Stato, le aziende interessate devono essere in regola:
Viene specificato che l’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021.
Inoltre, con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
NB! L’incentivo in esame non spetta nell’ambito del lavoro domestico o del lavoro intermittente e nelle prestazioni di lavoro occasionale, mentre è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Ulteriormente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle fattispecie di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò poiché, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile. Da ultimo, si consideri che nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse e sopra citate, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. |
Come anticipato, l’obiettivo dell’incentivo NEET è quello di aumentare l’occupazione fra i giovani dai 16 ai 29 anni di età, che non lavorano o che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.
Il primo requisito per poterne beneficiare, pertanto, è l’iscrizione al programma Garanzia Giovani, così come previsto dal decreto direttoriale ANPAL del 2 gennaio 2018, n. 3.
Va sottolineato che, in favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Come chiarito dalla circolare in commento, il bonus NEET 2019 consiste in uno sgravio della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) per un importo massimo di 8.060,00 euro per il primo anno di assunzione, da applicare su base mensile.
In dettaglio, l’esonero della contribuzione per il datore di lavoro è pari ad un massimo di 671,66 euro mensili (€ 8.060,00/12), quindi sostanzialmente a 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo per assunzioni avviate o risolte durante il mese.
NB! In caso di stipula di contratti a tempo parziale, la somma mensile di cui sopra deve essere riproporzionata in base alla percentuale di part-time. Un ulteriore punto da chiarire è che l’agevolazione è cumulabile con il Bonus Giovani, previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017). Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo globale, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. |
Per poter beneficiare del bonus contributivo in esame, il datore di lavoro è, in primo luogo, tenuto ad inoltrare all’INPS il modulo di istanza preliminare “NEET”, disponibile online nel “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”.
Nella domanda vanno indicati i seguenti dati:
Il modulo è accessibile, previa autentificazione, seguendo il percorso:
Una volta ottenuto lo sgravio contributivo, i datori di lavoro autorizzati, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, seguendo le modalità previste per ciascuna tipologia di azienda ed esplicitate nella circolare ivi esaminata.
NB! Il bonus assunzioni NEET 2019 è subordinato ai limiti di capienza degli stanziamenti, pari complessivamente a 160 milioni di euro. Pertanto, il datore di lavoro prima di usufruire dello sgravio deve effettuare un controllo, tramite l’INPS, degli eventuali fondi residui. Difatti, una volta ricevuta la domanda, l’INPS verifica i dati del lavoratore e del datore di lavoro, calcola l’importo spettante, verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto e infine informa che è stato prenotato, in favore del datore di lavoro, l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Si fa presente, inoltre, che l’istanza potrebbe essere inizialmente non accolta per carenza di fondi, ma la stessa rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni. Di conseguenza, qualora nei successivi 30 giorni si dovessero liberare le risorse necessarie la richiesta verrà automaticamente accolta, altrimenti perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione. |
QUADRO NORMATIVO Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ANPAL - Decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 |
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