E’ stato pubblicato su Gazzetta ufficiale della Comunità Europea C120 del 20 maggio 2006 il progetto di regolamento relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di Stato, a finalità regionale, agli investimenti. Il suo contenuto nega l’eventualità della partenza dell’investimento all’atto di presentazione della domanda di incentivo, vertendo sull’unica possibilità di ottenere l’agevolazione finanziaria sui soli progetti d’investimento avviati dopo l’accettazione della richiesta di contributo. E’, dunque, possibile avviare l’investimento esclusivamente ad avvenuta autorizzazione dell’autorità che gestisce l’agevolazione. L’inizio dei lavori coincide con l’avvio della costruzione o il fermo impegno ad ordinare il bene su cui si intende ottenere il “sostegno”. Il provvedimento stoppa il cumulo con gli aiuti concessi in regime “de minimis”, a meno che non rientrino nelle percentuali massime di aiuto previste dal provvedimento stesso. Le pmi (i beni usati sono ammissibili solo per esse) dovranno mantenere il bene agevolato per almeno tre anni dall’ultimazione del progetto. La concessione degli aiuti potrà avvenire anche sulla base della creazione di posti di lavoro. Tutto questo al fine ultimo di promuovere l’ampliamento, la razionalizzazione, l’ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, incoraggiando particolarmente l’insediamento di nuovi stabilimenti produttivi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".