Entrata in vigore il 1° gennaio scorso, la Legge di Bilancio 2019 (del 30 dicembre 2018, n. 145, G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) ha innovato il quadro normativo dei bonus spettanti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, inserendo alcune nuove misure e lasciandone invariate altre.
Tra gli aspetti innovativi, come vedremo, è stata introdotta una misura sperimentale, per l’anno 2019, al fine di promuovere l’assunzione di giovani laureati d’eccellenza, con una votazione pari a 110 e lode o che hanno conseguito il dottorato.
Oltre a quanto sopra, si segnala la proroga del bonus Sud e la permanenza di taluni vantaggi, di natura strutturale, per soggetti con difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro, come gli over 50, i percettori di NASPI o soggetti in CIGS.
Analizziamo il quadro che emerge dalla Legge di Bilancio 2019 e dagli interventi normativi precedenti, per fare il punto, dunque, sugli sgravi ancora attivi, sulle misure strutturali e sulle novità.
La scorsa Legge di Bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) aveva introdotto una riduzione strutturale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, a condizione che gli stessi non avessero avuto alcun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel dettaglio, l’esonero previsto era pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali, entro il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Relativamente a tale beneficio contributivo, in continuità con quella legge, il c.d. “decreto Dignità” (decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, del 9 agosto 2018, n. 96, G.U. dell’11 agosto 2018, n. 186), ha assicurato che tale beneficio potrà continuare ad essere fruito sia nel 2019 che nel 2020, e che potranno beneficiarne ancora gli under 35, senza riduzione del limite di età, quindi, almeno per i prossimi due anni.
NB! In relazione allo sgravio contributivo in commento, è opportuno fare due precisazioni. Innanzitutto, lo stesso esonero si applica anche per gli apprendisti a cui, al termine del periodo di formazione, viene confermato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tuttavia, soltanto per ulteriori 12 mesi e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di prosecuzione. Ancora, il lavoratore - assunto con applicazione dello sgravio in esame - che venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, permette a questi, per il periodo residuo utile, di continuare a fruire del beneficio, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore stesso alla data delle nuove assunzioni. |
Come anticipato, grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro, la Legge di Bilancio 2019 ha prorogato a tutto l'anno in corso e al 2020 il cosiddetto “Bonus Sud” (in vigore per effetto della Legge di Bilancio 2018) spettante a tutti i datori di lavoro privati che assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età o, se di età superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Le unità produttive dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni devono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna (non incidono, infatti, sul bonus la sede legale dell’impresa o il luogo di residenza del lavoratore interessato).
I datori di lavoro interessati, in pratica, potranno godere di uno sgravio contributivo totale, nel limite massimo di 8.060 euro nei 12 mesi di riferimento dell’agevolazione (chiaramente, se l’assunzione è a tempo parziale il beneficio viene proporzionalmente ridotto).
Ancora, qualora il lavoratore, dopo la costituzione del rapporto di lavoro, venga trasferito presso un’altra unità produttiva che si trova fuori dalle Regioni sopra citate, l’agevolazione cesserà a partire dal mese successivo a quello nel quale è avvenuto il trasferimento.
1. Incentivi per l’alternanza scuola-lavoro
Risulta attualmente invariata la possibilità di beneficiare di un esonero, riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, attività di alternanza scuola-lavoro;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
2. Incentivi per le assunzioni dei percettori di ammortizzatori sociali
Come anticipato, si possono assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
Tale soluzione appare particolarmente vantaggiosa sia per le aziende che per i lavoratori, poiché il regime contributivo applicabile è quello previsto per gli apprendisti assunti in regime ordinario, il quale prevede:
- a carico del datore di lavoro, un’aliquota contributiva ridotta alla misura del 10% della retribuzione imponibile (per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, l’aliquota è ulteriormente ridotta all’1,5% nel primo anno e al 3% nel secondo anno di contratto) per tutta la durata del periodo di formazione;
- a carico del datore di lavoro, la contribuzione di finanziamento della NASpI all’1,31% e dei fondi interprofessionali per la formazione continua allo 0,30%;
- a carico dell’apprendista, un’aliquota contributiva ridotta al 5,84% per tutto il periodo di formazione.
3. Incentivi per le assunzioni dei soggetti con assegno di ricollocazione
Attualmente, al datore di lavoro che attiva un rapporto di lavoro con il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, per una durata di:
- diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (tra l’altro, nel caso in cui il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi).
4. Incentivi per le assunzioni degli over 50 e delle donne
Sempre in via strutturale, risulta operativo uno sgravio contributivo, nella misura del 50%, per le aziende che assumono:
- lavoratori di 50 anni o con un’età superiore, purché disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili a finanziamenti UE oppure impiegate nelle professioni caratterizzate da disparità uomo-donna.
Tale agevolazione spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; per 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato.
5. Incentivi per la sostituzione delle lavoratrici in maternità
Da ultimo, si segnala che le imprese con meno di 20 dipendenti, che assumono lavoratori a tempo determinato o utilizzano lavoratori in somministrazione per sostituire lavoratrici o lavoratori dipendenti o autonomi in congedo di maternità/paternità o parentale, possono fruire di uno sgravio contributivo del 50%, concesso dall'INPS, per un massimo di 12 mesi o comunque entro il primo anno di vita del figlio.
1. Incentivi per le assunzioni delle “giovani eccellenze”
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una misura sperimentale, per l’anno 2019, che punta a facilitare l’assunzione stabile, nel settore privato, di giovani laureati d’eccellenza, con una votazione pari a 110 e lode, e dottori di ricerca, che conseguano un titolo entro il 31 dicembre 2019, mediante l’iniziale decontribuzione del rapporto di lavoro.
Più nello specifico, si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende (con esclusione dei premi e contributi INAIL, quindi), per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione e nel limite economico massimo di 8.000 euro per ogni nuovo assunto.
NB! Lo sgravio contributivo di cui sopra è cumulabile con ogni altro incentivo all’assunzione di natura economica o contributiva previsto da norme nazionali o regionali. |
2. Incentivi di natura fiscale: la riduzione IRES per le assunzioni stabili
Per completezza, si segnala che un ulteriore bonus per le assunzioni previsto dalla Legge di Bilancio 2019, sebbene di natura fiscale, consiste nella riduzione dell’IRES (Imposta sul reddito delle società) di 9 punti, sugli utili accantonati in riserva.
La riduzione è effettuata sulla base delle assunzioni fatte durante il 2019, rispetto all’organico in forza alla data del 1° ottobre 2018.
L’abbattimento di tale imposta si calcolerà, infatti, in base al personale impiegato stabilmente nel corso del periodo d’imposta (compresi i soci collaboratori, che saranno calcolati come dipendenti) fermo restando che, per beneficiarne, è richiesto, altresì, il rispetto della regolarità del DURC e delle norme che tutelano salute e sicurezza sul lavoro.
NB! Trattandosi di una riduzione fiscale, si conterà nel 2019 (facendo un calcolo tra il costo del lavoro precedente e il nuovo costo del lavoro) e si potrà beneficiarne nel 2020. |
Tipologia di incentivo |
Durata |
Sgravio contributivo giovani under 35 |
Strutturale (dal 2021 si applicherà solo agli under 30) |
Bonus Sud |
2019 - 2020 |
Alternanza scuola – lavoro / apprendistato |
Strutturale |
Sgravi per assunzione soggetti in NASpI |
Strutturale |
Sgravi per assunzione soggetti con assegno di ricollocazione |
Strutturale |
Sgravi per assunzione over 50 e donne |
Strutturale |
Sgravi per assunzione soggetti in congedo di maternità o parentale |
Strutturale |
Sgravi per assunzione giovani eccellenze |
2019 |
QUADRO NORMATIVO Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 |
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