Nella risoluzione 112/E, del 13 ottobre 2006, l’Agenzia chiarisce, a proposito del sostituto d’imposta, che egli è tenuto ad operare la ritenuta sulle somme corrisposte per la cessazione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all’esodo, con riguardo ai soggetti di sesso maschile con età tra i 50 e i 55 anni. L’obbligo, sottolinea l’Amministrazione delle finanze, resta sino al momento di vigenza dell’articolo 19, comma 4-bis, del Tuir.
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