Con la risposta all’interpello n. 323 del 3 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate definisce se le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare siano o meno oggetto di tassazione separata, a norma degli articoli 17, comma 1 lett. a), e 19, comma 2, del DPR 917/86.
Secondo gli articoli suddetti, sono oggetto di tassazione separata le seguenti tipologie di redditi:
La questione è stata sollevata in seguito alla sottoscrizione da parte di un dirigente di un accordo che prevede il riconoscimento, da parte dell’azienda, di un incentivo all'esodo con facoltà del versamento totale o parziale dello stesso nel Fondo di previdenza integrativa di appartenenza.
L'istante ritiene che sia possibile applicare il regime di “neutralità fiscale” riconosciuto al TFR riversato in un Fondo pensione.
L’Agenzia delle Entrate rigetta la soluzione prospettata dal contribuente adducendo le seguenti motivazioni:
Ne deriva che il passaggio al Fondo pensione in neutralità fiscale vale soltanto per il Tfr e non anche per altre somme e che perciò il conferimento alla forma pensionistica complementare dell’incentivo all'esodo può essere versato al Fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta con applicazione dell’aliquota stabilita per il Tfr.
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