Incentivi alle start-up. Anche un credito d'imposta per assunzione di personale qualificato
Pubblicato il 19 giugno 2014
Con
la voluminosa circolare n. 16 dell'11 giugno, l'agenzia delle Entrate
riepiloga
i tratti distintivi che connotano le agevolazioni studiate per
sostenere la
creazione di start-up innovative e incubatori certificati. Si considera
start-up anche la società non residente, se situata in uno Stato membro
Ue o in
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purchè
possieda una
stabile organizzazione in Italia attraverso la quale svolga attività
d'impresa.
Interessante la misura per fidelizzare il personale attraverso la non
rilevanza
degli strumenti finanziari emessi per amministratori e dipendenti.
Il
quadro normativo
- Decreto-legge 18ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- decreto 30 gennaio 2014, emanato
dal ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro
dello
Sviluppo Economico, che fornisce le modalità attuative per fruire delle
agevolazioni riguardanti la creazione di start-up innovative;
- circolare agenzia delle Entrate n.16 dell'11 giugno 2014 che apporta importanti chiarimenti in materia.
Come
diventare start-up innovativa: forma e requisiti
Una start-up innovativa può assumere
la seguente forma:
società
per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società
cooperativa, Societas Europaea residente
in Italia.
Ammesse anche le società non residenti,
a parità di requisiti di quelle italiane
e residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo
sullo spazio economico europeo, purchè in possesso di una
stabile
organizzazione attraverso cui esercitare in Italia attività
di impresa.
Si specifica che la società estera
deve avere come oggetto sociale
esclusivo o prevalente “lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico”; tale
requisito deve essere
posseduto anche dalla stabile organizzazione in Italia.
Maggiori sconti per gli investitori
sono previsti se la start-up è “a
vocazione sociale” ossia operi in via esclusiva nei settori
di “utilità
sociale”, quali, ad esempio, l’assistenza sociale, l’assistenza
sanitaria e
socio sanitaria, l’educazione, l’istruzione e la formazione, la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, la valorizzazione del patrimonio
culturale, il
turismo sociale, nonché la formazione universitaria e postuniversitaria
la
ricerca ed erogazione di servizi culturali; la formazione
extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al
successo
scolastico e formativo; i servizi strumentali alle imprese sociali.
Requisiti obbligatori
Per essere considerate start-up
innovative devono sussistere i seguenti
requisiti:
-
costituzione e svolgimento
dell'attività d’impresa da non più di 48 mesi;
-
oggetto sociale esclusivo o
prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
-
totale del valore della produzione
annua (voce A del conto economico) risultante dall'ultimo bilancio
approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni
di euro
(a partire dal secondo anno di attività);
- non
distribuzione di utili
dall’anno della costituzione e per tutta la durata del regime
agevolativo;
-
fissazione della sede principale
degli affari e interessi in Italia;
- costituzione
avvenuta non a
seguito di scissione, fusione, cessione di azienda o di ramo di azienda.
In merito a tale ultimo punto, la
circolare agenziale chiarisce che, al contrario, la
trasformazione non rappresenta un ostacolo per la concessione delle
agevolazioni stabilite per le start-up.
Inoltre, operazioni di aggregazione
aziendale poste in essere da parte delle start-up
innovative subito dopo la
loro costituzione
possono essere oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione
finanziaria, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.
A seguito dell'eliminazione della
norma che imponeva – al momento della costituzione e per i successivi
24 mesi –
che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del
capitale sociale
e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci fosse detenuta
da
persone fisiche, è quindi possibile che siano riconosciute
come start-up innovative, fermo restando il rispetto
di tutti gli altri requisiti, le società controllate anche
interamente da
soci diversi dalle persone fisiche.
Requisiti alternativi
Oltre ai suesposti requisiti, è
necessario che siano presenti uno dei
seguenti ulteriori requisiti definiti “alternativi”:
1) sostenere spese in ricerca e sviluppo
uguali o superiori al 15 per cento del
maggior valore fra costo e valore totale della produzione della
start-up
innovativa (escluse spese per acquisto e locazione di beni immobili;
comprese
spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese
relative
ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi
lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di
ricerca e
sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la
registrazione e
protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso);
2) impiegare come dipendenti o
collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o
superiore al terzo
della forza lavoro complessiva, personale in possesso di
titolo di
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca oppure
in
possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di
ricerca
certificata. In alternativa, è possibile impiegare, in percentuale
uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in
possesso di
laurea magistrale;
3) essere titolare o depositaria
o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti
relativi a un
programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico
speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano
direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Società
già esistenti
Sono ammesse a rientrare nel novero
delle start-up innovative anche società
già costituite alla data di entrata in vigore delle norme
sulle start-up,
se in possesso dei requisiti previsti, a patto che depositino
presso l'Ufficio del registro delle imprese una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il
possesso dei requisiti suddetti.
In questo caso, si specifica che la
durata di applicazione del regime agevolativo dipende dal periodo in
cui
l’impresa è stata costituita.
Gli
incubatori certificati
La legge istitutiva delle start-up
innovative prevede come figura quella dell’“incubatore
certificato di start-up innovative”, ossia la
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano
ovvero quale Societas Europaea,
residente in Italia, che ricopre la funzione:
di accompagnare
il processo di avvio
e di crescita, nella fase che va dal concepimento dell’idea
imprenditoriale
fino ai primi anni di vita, e lavora allo sviluppo della start-up
innovativa,
formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di
una
società e del ciclo di business, fornendo sostegno operativo, strumenti
di
lavoro e sede.
Tra le caratteristiche per rientrare
tra gli incubatori certificati vi è il possesso di strutture,
anche immobiliari, per accogliere start-up innovative
e avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di
ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e
progetti collegati
a start-up innovative.
L’incubatore certificato ha
l'obbligo di iscriversi,
oltre che nella sezione ordinaria, nella sezione speciale del
registro delle
imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile,
presentando un
apposito modulo di domanda in formato elettronico, reperibile sul sito
Internet
del MiSE nella sezione “Start-up
innovative”.
Esoneri
ed esclusioni
1. Dal momento in
cui vige
l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, start-up innovative e incubatori
certificati sono esonerati dal pagamento
dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per
gli
adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché
dal
pagamento del diritto annuale
dovuto
in favore delle Camere di commercio.
Per aver diritto all'esenzione
occorre mantenere i requisiti di legge per essere considerate start-up
ed
incubatore; in ogni caso, la durata del privilegio è di quattro
anni dall'iscrizione.
2. La disciplina
in materia prevede
che le start-up innovative non siano soggette alle norme
sulle società di
comodo e a quelle delle società in perdita sistematica: ciò
implica che per
il periodo in cui si possiede la qualifica di start-up innovativa non
si è
soggetti al test di
operatività.
Assegnazione
di strumenti finanziari: irrilevante per il reddito
Rientrare nell'ambito della
disciplina delle start-up innovative comporta una serie di
agevolazioni. Tra
queste vi è la non rilevanza ai fini fiscali e contributivi del
reddito
di lavoro derivante dall’assegnazione di
strumenti finanziari effettuata in favore degli amministratori,
dipendenti e
collaboratori continuativi della start-up e dell'incubatore,
ovvero
derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari
da parte
dei predetti soggetti.
Beneficiari dell’agevolazione sono
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, con esclusione
dei
collaboratori meramente occasionali.
A differenza del similare regime
previsto dall'articolo 51, comma 2, lett. g) del Tuir, tale sistema
premiale:
- è applicabile a prescindere dal
fatto che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla
generalità dei
dipendenti ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi;
- non
prevede alcun limite di
importo non imponibile degli strumenti finanziari (nel caso
del Tuir, il
limite è di euro 2.065,83 per dipendente).
La circolare 16/2014 chiarisce che
rientrano nel beneficio tutti gli incentivi attribuiti mediante
l’assegnazione,
a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari
partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative.
Un particolare vincolo vige per i soggetti
emittenti: l'attribuzione di strumenti partecipativi deve
provenire dalla
start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i
soggetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, oppure da società
direttamente
controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
Riveste importanza la successiva
cessione di detti strumenti finanziari, dovendo distinguere
tra:
– la cessione alla start-up
innovativa, all’incubatore certificato, alla
società emittente o a
qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start up o dall’incubatore
certificato -> che comporta la decadenza
dall’incentivo;
– la cessione ad altri soggetti → che acquista
rilevanza come reddito diverso ai
sensi dell’articolo
67 del Tuir.
Nel caso della decadenza, verrà a
rilevanza il reddito di lavoro che non ha in precedenza concorso alla
formazione del reddito imponibile, a partire dal periodo d'imposta in
cui
avviene la cessione.
Un altro momento agevolativo è
previsto per l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari
partecipativi
a fronte dell’apporto di opere e servizi
resi in favore di start-up innovative o di incubatori
certificati, ovvero
di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi,
compresi
quelli professionali, resi verso gli stessi.
L'agevolazione consiste
nell'eliminazione di qualsiasi imposizione relativa a tali apporti per
i
soggetti che li effettuano, sia al momento dell’ultimazione dell’opera
o del
servizio sia al momento della emissione delle azioni, quote e strumenti
finanziari.
Sconti
per assunzione di personale
E' previsto il riconoscimento di un credito
di imposta in favore delle start-up
innovative e degli incubatori
certificati che effettuano nuove assunzioni a
tempo indeterminato di personale
altamente qualificato, in possesso di dottorato di
ricerca universitario
o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico,
impiegato
in attività di ricerca e sviluppo.
La misura del credito d'imposta,
pari al 35 per cento del costo aziendale
sostenuto per l’assunzione del suddetto personale, non può superare i
200.000
euro annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i nuovi posti
di
lavoro creati siano conservati per
almeno tre anni, o due
nel caso
di piccole e medie imprese.
Viene estesa l’agevolazione anche
alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato
effettuate mediante contratti di
apprendistato.
Incentivi
Irpef ed Ires per chi investe nel capitale sociale della start-up
Al fine di sostenere e promuovere
l'istituzione di tale tipologia di società, il legislatore ha messo a
punto
misure incentivanti in favore dei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale di start-up
innovative.
Si tratta di una forma di detrazione
per gli investitori soggetti Irpef e di una deduzione per gli
investitori
soggetti Ires. Non sono previsti sconti per quanto riguarda l'Irap.
L’investimento in parola può
avvenire in modo diretto dall’investitore oppure essere effettuato
tramite
intermediari “qualificati”, quali organismi di investimento collettivo
del
risparmio (Oicr) o altre società di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative.
Si
definiscono Oicr qualificati i “fondi comuni di investimento” e le
“società di
investimento a capitale variabile” (SICAV) che, al termine del periodo
di
imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento, detengono
azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70
per cento
del valore complessivo degli investimenti in strumenti
finanziari
risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al
medesimo
periodo di imposta.
Dal punto
di vista temporale, si deve osservare che la
Commissione europea ha autorizzato
gli incentivi fiscali in
parola per gli
investimenti effettuati nel periodo di imposta 2013, 2014 e 2015.
Relativamente
al periodo di imposta 2016, aggiunto dal
legislatore dalla legge di
conversione del decreto-legge n. 76 del 2013 , è necessario
attendere una
specifica autorizzazione.
Deve
trattarsi, per ottenere l'agevolazione, di conferimenti in denaro,
effettuati
sia in sede di costituzione della start-up
innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di
una start-up già costituita;
inoltre i conferimenti devono essere iscritti
alla
voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle
azioni o quote
della società.
Esclusi
dal beneficio
rimangono i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre
voci del
patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da
sovraprezzo.
In caso di
investimento indiretto per il
tramite di altre società di capitali, si precisa che sono agevolati i
conferimenti in denaro che determinano una effettiva
capitalizzazione anche
della società intermediaria.
Un limite
introdotto riguarda l'ammontare
complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni
periodo d'imposta
che non deve superare i 2.500.000 euro per start-up.
In merito,
si chiarisce che la ricezione di conferimenti in misura superiore
comporta
l'impossibilità per tutti i soci conferenti di applicare la detrazione
o la
deduzione, anche in parte proporzionale.
Come
momento indicativo per poter operare l'agevolazione deve aversi
riguardo – sia
per l'investimento diretto che indiretto – alla data di deposito per
l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della
start-up o
della delibera di aumento del capitale sociale.
Con
riferimento ad investimenti in start-up
innovative non residenti, si precisa
che il conferimento si
considera effettuato nel periodo d’imposta nel corso del quale si
verifica
l’incremento del fondo di dotazione risultante dalla dichiarazione dei
redditi
della stabile organizzazione e se sia stato rilevato un aumento di
capitale sociale
da parte della start-up innovativa
non
residente.
L'agevolazione
del conferimento avvenuto tramite società intermediarie richiede che
anche il
soggetto intermediario abbia, preventivamente, effettuato un incremento
della
voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie
azioni o
quote, depositando la delibera di aumento del capitale.
Il primo periodo agevolato è per i
soggetti IRPEF il 2013 e, per i soggetti IRES, il periodo di imposta
successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2012.
I
soggetti investitori potranno
fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla dichiarazione dei
redditi
relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello 730/2014
ovvero il
Modello Unico 2014.
La
detrazione per i soggetti Irpef......
- detrazione
Irpef pari al 19% dell'importo investito nel capitale sociale
|
- investimento
massimo detraibile non superiore
a euro 500.000 per ogni periodo d'imposta
|
- investimento
mantenuto per almeno due anni |
- detrazione
Irpef al 25% per investimento in una start-up a vocazione sociale o in start-up in ambito energetico
|
- destinatari:
persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato,
esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali e gli
imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del
Tuir, residenti in Italia, che producono redditi in forma associata;
società semplici, società equiparate a quelle di persone nonché alle
imprese familiari |
- in caso di
incapienza è possibile riportare la detrazione nei 3 periodi di imposta
successivi. |
…..
e la deduzione per i soggetti Ires
- deduzione
pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati
|
- importo non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo di imposta
|
- investimento
mantenuto per almeno due anni |
- deduzione al
25% per investimento in una start-up a vocazione sociale o in start-up in ambito
energetico |
- in caso di
incapienza è possibile riportare la detrazione nei 3 periodi di imposta
successivi. |
Modalità
per fruire delle agevolazioni
Gli
investitori o i soggetti intermediari
devono ricevere dalla start-up, e conservare, certificazione
che attesti il rispetto del limite di 2,5 milioni di
euro.
La start-up è tenuta anche a
certificare l’entità dell’investimento agevolabile, effettuato nel
periodo di imposta,
cui deve essere commisurato il beneficio spettante.
Se si tratta di investimenti in start-up a
vocazione sociale o in start-up
innovative in ambito energetico,
l’investitore o l'intermediario
devono ricevere, in aggiunta, una certificazione della start-up attestante
l’oggetto dell’attività.
In caso di investimento indiretto,
gli Oicr e le altre società di capitali
sono tenute a certificare la qualità di soggetto intermediario e
l’entità
dell’investimento agevolabile.
Tale documentazione va inoltrata entro
il termine per la presentazione della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta
in cui
l’investimento si intende effettuato.
Cause
di decadenza dalle agevolazioni
Cause che determinano la decadenza
dal diritto a fruire delle agevolazioni sono le seguenti.
1. la cessione a titolo oneroso, anche
parziale, prima del decorso di
due anni, dell'investimento
Ciò implica che:
-
> in caso di investimento
diretto, il beneficiario deve possedere per due anni le azioni o le
quote ricevute
in cambio dell’investimento nella start-up
innovativa;
->
in caso di investimento indiretto,
il beneficiario deve possedere per due anni le quote di fondi comuni di
investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o
delle
partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.
Non si considerano cause di
decadenza dall’agevolazione
i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli
conseguenti ad operazioni straordinarie
2.
Gli atti volontari di riduzione del capitale sociale o di restituzione
delle
riserve costituite
con sovraprezzi azioni, se intervengono prima del decorso del biennio.
3.
Il recesso o l’esclusione
dalla
start-up dei soggetti Irpef ed Ires
che hanno effettuato investimenti diretti nelle start-up innovative, se
avviene
durante il biennio di sorveglianza.
4.
La perdita di uno dei requisiti previsti per essere considerate
start-up
innovative.
Su questo punto, si precisa che non
provoca la decadenza dalle agevolazioni la perdita dei requisiti a
seguito del
decorso del termine di 4 anni dalla di costituzione o del diverso
termine per
le società gi5à costituite.
A seguito dell'intervenuta
decadenza, che produce gli effetti nel
periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause
descritte, sorge l’obbligo di restituire il
risparmio di
imposta fruito:
A. se soggetto Irpef-> si deve
calcolare l’imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica
la decadenza
aumentandola dell’importo concretamente detratto nei periodi di imposta
precedenti,
aggiungendo gli interessi legali;
B. se soggetto Ires -> si
deve
effettuare una rettifica in aumento della base imponibile da
operare nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui si verifica la decadenza. Sulla
differenza
di imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto
della
deduzione sono dovuti gli interessi legali.