Incarico professionale gratuito salvo rimborso spese? Bando illegittimo

Pubblicato il 28 agosto 2018

Il Tar della Calabria ha annullato il bando di gara indetto da un Comune ai fini dell’affidamento di un incarico professionale per la redazione del nuovo piano strutturale comunale.

In particolare, è stata ritenuta fondata, tra gli altri motivi, la doglianza sollevata dal ricorrente, un ingegnere, rispetto alla legge speciale di gara, nella parte in cui prevedeva un incarico professionale di progettazione a titolo gratuito, salvo un rimborso delle spese.

Appalto pubblico di servizi: non a titolo gratuito

I giudici amministrativi della Calabria - sentenza n. 1507 del 2 agosto 2018 - hanno inteso richiamare quanto già espresso in una precedente sentenza, con la quale era stata data risposta negativa alla questione giuridica concernente la configurabilità di un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito, ovvero “atipico” rispetto alla disciplina normativa di cui al Decreto legislativo n. 50/2016. Questo, pur nella consapevolezza del diverso orientamento espresso dal Consiglio di stato con sentenza n. 4614/2017.

Nella decisione, è stato ricordato come quello in esame, appunto configurabile quale appalto pubblico di servizi, rientrasse nella categoria dei “contratti speciali di diritto privato”, connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice dei contratti pubblici.

Così, alla stregua di tale normativa speciale, si tratterebbe di un contratto di appalto contraddistinto dalla necessaria onerosità e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse.

Ciò posto, sono state ritenute fondate le censure di violazione delle norme del Codice degli appalti contenute nel ricorso, e ciò alla luce della natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto pubblico di servizi, ed è stato disposto l’annullamento del bando nonché delle delibere prodromiche all’indizione della gara.

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