Incarico giudiziario, il Consiglio di stato non può entrare nel merito

Pubblicato il 06 ottobre 2015

Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione - sentenza n. 19787 depositata il 5 ottobre 2015 – in presenza di concorso bandito dal Csm per l’attribuzione di un incarico giudiziario, travalica i limiti esterni della giurisdizione il Consiglio di stato che, adito in grado di appello avverso una pronuncia di primo grado avente ad oggetto la legittimità o no, della delibera del Csm e quindi nell’esercizio dell’ordinaria cognizione di legittimità, operi direttamente una valutazione di merito del contenuto della delibera stessa e ne apprezzi la ragionevolezza, così sovrapponendosi all’esercizio della discrezionalità del Csm.

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato come, in presenza di duplice impugnativa dello stesso atto amministrativo sia con ricorso per ottemperanza sia con ordinario ricorso in sede di legittimità, non sussiste, per contro, eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il Consiglio di Stato, dopo essersi pronunciato, rigettandolo, sul ricorso per ottemperanza, si pronunci nuovamente in sede di appello avverso la sentenza di primo grado del Tar che abbia deciso il ricorso ordinario.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy