Incarico al professionista da sottoscrivere contestualmente

Pubblicato il 26 agosto 2015

Il conferimento dell'incarico al professionista da parte dell’ente pubblico deve essere effettuato in forma scritta a pena di nullità mediante stipulazione di un contratto d’opera professionale.

In tale contesto, è irrilevante l’esistenza di una eventuale deliberazione dell’ente medesimo che abbia autorizzato o direttamente conferito l’incarico al professionista, in assenza del contratto sottoscritto dalle parti.

Non sussiste, infatti, valida obbligazione contrattuale ove il conferimento medesimo venga autorizzato dall’organo collegiale rappresentativo dell’ente e lo stesso comunichi l’intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l’eventuale accettazione del professionista incaricato anche in forma scritta.

L’incontro di volontà deve, ossia, essere contestuale e, così, anche la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell’articolo 17 del R.D. n. 2240/1923 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando intercorra tra pubblica amministrazione e ditte commerciali.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 17084 depositata il 24 agosto 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus Industria 4.0: credito d'imposta su macchinari nuovi e oneri accessori non preventivabili

04/03/2025

Revisori di sostenibilità: istruzioni per domanda di abilitazione

04/03/2025

Bonus mamme: cosa si può fare e non in attesa del decreto

04/03/2025

UIF: novità 2025 sulle dichiarazioni di operazioni in oro

04/03/2025

Apparecchi da intrattenimento e svago

04/03/2025

Distacchi di personale: novità IVA e modifiche normative 2025

04/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy