Incandidabilità del sindaco anche se assolto per concorso in associazione mafiosa

Pubblicato il 31 gennaio 2015 Può essere dichiarata la incandidabilità del sindaco di un Comune la cui amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni criminali, ancorché lo stesso sia stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 1747 depositata il 30 gennaio 2015, in rigetto del ricorso presentato dall’ex sindaco di un Comune il cui Consiglio era stato sciolto ex art. 143 D.Lgs 267/2000, per ingerenza della criminalità organizzata.

L’amministratore ricorrente, in particolare, si opponeva alla sentenza della Corte d’Appello con cui veniva accolta la proposta del Procuratore della Repubblica e del Ministero dell’Interno, di dichiararlo incandidabile alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali della relativa Regione, nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune.

Lamentava l’ex sindaco, l’illegittimità della misura interdittiva in questione, in quanto motivata sulla base di un suo presunto coinvolgimento in associazioni criminali, pur essendo egli stato assolto dal Tribunale per il reato di concorso esterno in associazioni mafiose.

Viceversa, ha affermato la Cassazione con la pronuncia in esame, come il procedimento camerale volto a dichiarare la incandidabilità degli amministratori di enti locali, sia del tutto autonomo rispetto ad eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico.

In altre parole, non si richiede che la condotta degli stessi integri necessariamente gli estremi di un illecito penale.

Invero, nel caso di specie, ciò che rileva ai fini dell’incandidabilità dell’ex sindaco, è la sua responsabilità – come ampiamente provato – nel grave degrado che ha causato lo scioglimento del Comune, nonché il suo coinvolgimento, seppur indiretto, in fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso nel tessuto istituzionale.

La misura interdittiva in questione è infatti volta ad evitare che il predetto soggetto possa ricandidarsi alle competizioni elettorali nel medesimo ambito territoriale, così impedendo il ricrearsi il situazioni di ingerenze esterne o pressioni inquinanti da parte di associazioni criminali.

Il tutto, a garanzia della sicurezza pubblica, della trasparenza e del buon andamento delle amministrazioni locali, nonché del regolare funzionamento dei servizi loro affidati.
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