Notifica alla parte in cancelleria. Gravame inammissibile

Pubblicato il 02 novembre 2015

La notificazione del gravame effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria, è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione o sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte appellata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 18237 del 17 settembre 2015, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da alcuni soggetti, avverso la pronuncia di condanna del Comune (in misura minore rispetto al primo grado di giudizio) per l'occupazione, senza previo decreto di esproprio, di alcuni lotti di loro proprietà

La Cassazione, in particolare, ha respinto il presente ricorso, in quanto notificato al Comune resistente presso la cancelleria della Corte d'Appello decidente.

Notifica presso la cancelleria al procuratore, non alla parte 

Ed in proposito - ribadiscono gli ermellini secondo un ormai costante orientamento - qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore e quest'ultimo – svolgendosi il giudizio di gravame fuori dalla propria circoscrizione – non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione del domicilio "ex lege" presso la cancelleria giudiziaria in questione ex art. 82 R.d. 37/1934), la notifica può essere compiuta, in alternativa, alla parte personalmente ex art. 137 c.p.c., ovvero, al procuratore presso la cancelleria del luogo dove si svolge l'appello.

Non anche, dunque, alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio di cui al citato art. 82, limitata al solo procuratore costituito e non estesa, per l'appunto, alla parte appellata.

 

 

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