INAIL. Rivalutazione delle prestazioni economiche dall’1 luglio 2014
Pubblicato il 29 aprile 2014
Il presidente dell’INAIL, con
Determina n. 102 del 14 aprile 2014, ha approvato la
relazione del Direttore Generale del 10 aprile 2014, concernente la rivalutazione, con decorrenza
1° luglio 2014, delle
prestazioni economiche per
infortuni sul lavoro e
malattie professionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.
Poiché la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’ISTAT, è ad aprile all’1,13% si riportano alcuni degli importi aggiornati.
La retribuzione media giornaliera per il
settore industria è pari a euro 76,97 euro.
I nuovi
limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita sono i seguenti:
- limite minimo euro 16.163,70
- limite massimo euro 30.018,30.
Entro i predetti limiti saranno riliquidate le rendite in corso di godimento all’1 luglio 2014.
Per le rendite aventi decorrenza anteriore all’1 luglio 2014, alle retribuzioni effettive si applicheranno i coefficienti di valutazione che seguono, a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
- per il 2013 e precedenti = 1,0113;
- per il 2013 e il I semestre 2014 = 1,0000.
La retribuzione convenzionale annua per il
settore agricoltura, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e le rendite ai superstiti in godimento al 1° luglio 2014, è di euro 24.394,60.
Inoltre, dall’1 luglio 2014 l’assegno per
assistenza personale continuativa è elevato ad € 532,21 mensili e l’assegno
una tantum in caso di morte passa ad € 2132,45 per il settore industriale ed agricolo.